RUNTS Il Nuovo Regime Fiscale

Il Codice del Terzo Settore introduce una serie di novità sotto il profilo fiscale che variano a seconda della sezione in cui viene iscritta l’associazione. E’ da precisare che la nuova normativa fiscale è attualmente al vaglio della Comunità Europea.

DEFISCALIZZAZIONE
La normativa fiscale introdotta dal Codice del Terzo Settore introduce alcune agevolazioni anche in modo specifico per APS e ODV. Questi alcuni aspetti salienti.

  • Possibilità di una  tassazione forfetaria, per enti con ricavi annui inferiori a 130.000, delle eventuali attività commerciali in base all’art. 86 CTS, con applicazione del coefficiente di redditività del 3%. Dal reddito non si includono  plusvalenze, sopravvenienze attive, i dividendi, gli interessi e i proventi immobiliari.
  • Decommercializzazione ai fini delle imposte dirette  per:
    • le attività svolte per il raggiungimento degli scopi istituzionali dietro pagamento di corrispettivi verso soci e familiari conviventi o gli associati
    • le cessioni di proprie pubblicazioni cedute, dietro pagamento di corrispettiva,  con prevalenza ad associati e a terzi
    • le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
    • i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società
  • Vengono comunque considerati commerciali, ai fini delle imposte sui redditi  (IRES, IRAP), le cessioni di beni  nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:
    • gestione di spacci aziendali e di mense;
    • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    • pubblicità commerciale;
    • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  • La APS ricomprese tra gli enti  di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (es CIRCOLI UNPLI), iscritte nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte
    • in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
    • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati

ETS COMMERCIALI E NON COMMERCIALI
Per stabilire se un ente di terzo settore può essere considerato commerciale o non commerciale in base all’equilibrio fra costi e ricavi inerenti attività considerate commerciali.
In particolare sono ETS non commerciali gli enti che:

  • Hanno un margine di ricarico pari o inferiore al 5% (es ricavi 50.000 con costi non inferiori a 47.500). In questo caso i ricavi non concorrono alla formazione del reddito e pertanto vengono parificati alle entrate di natura istituzionale e non di natura commerciale.
  • Hanno un  margine di ricarico è superiore al 5% ed i ricavi sono pari o inferiori a 130.000 euro, in questo caso il reddito sarà pari al 3% dei ricavi e non verrà applicata l’IVA;

Se l’ETS è “non commerciale” saranno tassati, ai fini delle imposte sui redditi, solamente i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e quelli da attività diverse.

Sono ETS commerciali gli enti che:

  • hanno un margine di ricarico  superiore al 5%
  • svolgono le attività istituzionali in forma di impresa

in questo caso trattandosi di impresa commerciale dovrà tenere le scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile inoltre dovranno redigere e depositare presso il registro delle imprese  il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435- bis o 2435 – ter del codice civile. Per gli ETS commerciali non e’ prevista nessuna agevolazione fiscale.

IL REGIME FORFETTARIO PER ETS
L’art. 80 del Codice del Terzo Settore prevede la possibilità, per gli ETS non commerciali, di aderire al regime fiscale agevolato basato su  coefficienti di redditività  diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni). Ai redditi così determinati, l’ETS non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da:

  • plusvalenze patrimoniali;
  • sopravvenienze attive;
  • dividendi;
  • proventi immobiliari.

Le APS e le ODV possono applicare un regime forfetario “speciale” previsto e disciplinato dall’art. 86 del codice del Terzo settore, a condizione che nel periodo d’imposta precedente non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.
Per quanto concerne l’IVA le APS e le ODV

  • non esercitano la rivalsa dell’iva di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
  • sono esonerate dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

TASSAZIONE ETS CON INTROITI  DI NATURA COMMERCIALE INFERIORI  A 130.000 
Per gli enti non commerciali con introiti di natura commerciale inferiore a 130.000 euro  possono optare per la tassazione del reddito in modalità forfettaria.
Pertanto al volume degli introiti di carattere commerciale si dovrà calcolare il 3% e sull’importo determinato si andranno a calcolare IRES (24%) e IRAP (3,9%).
Le Aps e Odv in regime forfetario “speciale” sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Alle e Aps che applicano il regime forfetario speciale non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.

TASSAZIONE ETS CON INTROITI DI NATURA COMMERCIALE SUPERIORI A 130.000 
Anche per gli enti non commerciali con introiti di natura commerciale superiore  a 130.000 euro possono  optare per la tassazione del reddito in modalità forfettaria a scaglioni differenziati a seconda se l’attività si riferisca a prestazioni di servizi o altre attività:
Prestazioni di servizi CTS
Ricavi fino ad € 130.000                  7%
Ricavi da € 130.001 ad € 300.000 10%
Ricavi oltre € 300.000                    17%
Altre attività
Ricavi fino ad € 130.000                  5%
Ricavi da € 130.001 ad € 300.000   7%
Ricavi oltre € 300.000                    14%
Pertanto il reddito imponibile sarà determina dal calcolo progressivo per scaglioni secondo lo scherma precedente. Su questo si andrà a calcolare  IRES (24%) e IRAP (3,9%).

La nuova normativa fiscale prevede , per gli ETS non Commerciali, l’esonero del versamento dell’IVA.

BILANCIO
Gli adempimenti civilistici in materia di Bilancio dipendono dal volume complessivo delle entrate dell’ente. In particolare:

  • Per introiti complessivi (istituzionali e commerciali)  entro i  220.000 euro non si dovrà tenere una contabilità ordinaria ma solo una prima nota cassa (entrate ed uscite) e si  dovrà redigere un rendiconto per cassa annuale. In questo caso gli adempimenti sono simili a quelli che già oggi le Pro Loco effettuano, pertanto senza un aggravio di costi
  • Per introiti complessivi (istituzionali e commerciali) superiori ai 220.000 euro la Pro Loco dovrà tenere una contabilità ordinaria e dovrà redigere a fine anno un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
  • Per introiti complessivi superiori ai 220.000 euro la Pro Loco dovrà tenere una contabilità ordinaria e dovrà redigere a fine anno un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione e Bilancio Sociale.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020, contiene la modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore.
Ai fini della redazione del Rendiconto Gestionale e Rendiconti per Cassa è necessario operare una classificazione delle entrate e delle uscite per tipologia:

  • Tipica o Istituzionale Attività prevista da statuto art. 5 CTS
  • Attività diverse Attività complementare a quella istituzionale
  • Promozione e raccolta fondi Attività di ricerca fondi per scopi istituzionali
  • Gestione finanziaria e patrimoniale
  • Attività derivanti dalla gestione finanziaria e del patrimonio
  • Di supporto generale Attività di direzione e conduzione dell’ente

Per gli Enti con ricavi < 220.000 il Rendiconto avverrà per Cassa è dovrà contenere anche:

  • Annotazione in calce  della secondarietà delle  attività accessorie di cui all’art. 6 (Art. 13 co.6) del CTS, vale a dire dovrà essere  documentato l’aspetto secondario e strumentale di tali  attività.
  • Annotazione del Rendiconto Specifico delle Attività di Raccolta Pubblica di Fondi  corredato da una relazione sulla attività. Nel  rendiconto  dovranno  risultare, n modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate
    occasionalmente, supportate da una relazione illustrativa.

Per gli Enti con ricavi > 220.000 dovrà essere prodotto un  bilancio completo composto di  Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione.

  • Stato Patrimoniale: espone nell’attivo le immobilizzazioni distinte per attività istituzionale e commerciale e nel passivo il  Fondo di dotazione, il Patrimonio Vincolato e l’avanzo/disavanzo di gestione dalle varie attività (istituzionale, Commerciale);
  • Rendiconto Gestionale: espone in uno schema a sezioni contrapposte oneri, proventi e ricavi per competenza e per natura secondo la tipologia di attività svolta e il tipo di provento/onere.
  • Relazione di missione: si compone della nota integrativa, della relazione morale e della relazione sulla gestione. Contiene informazioni finanziarie, non finanziarie e gestionali

Per gli schemi in formato excel contattare la Segreteria di UNPLI Liguria APS.